(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1
                        del 12 gennaio 2000)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18
    1.  Dopo  il  capo VI della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18
(adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali  in  materia  di  ambiente,  difesa  del  suolo ed energia) e'
aggiunto il seguente:
                            "Capo VI-bis
              Tutela dall'inquinamento elettromagnetico
    Art.  71-bis. (Finalita' e campo di applicazione). - 1. In attesa
di  un  organico  inquadramento  di fonte statale delle problematiche
legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente capo
detta  norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto
inquinamento  e  che  l'esposizione a lungo termine della popolazione
non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.
    2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi
e  le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile,
radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare
l'esposizione  della  popolazione a campi elettromagnetici causati da
sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e
300  GHZ, nonche' gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee
elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
    3.  Ai  sensi  del  comma  2  si  definisce  impianto  il singolo
trasmettitore  di  onde  elettromagnetiche con i relativi accessori e
sistemi di antenna.
    4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
      a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
      b)  alla  esposizione  intenzionale  per  scopi  diagnostici  o
terapeutici.
    5.  Gli  impianti  di  telefonia  di  cui al comma 2 collocati su
supporti  mobili  sono  assoggettati  alle procedure previste per gli
impianti fissi.
    Art.  71-ter  (Competenze della Regione). - 1. Sono di competenza
della  Regione,  nel  rispetto  dei valori e dei limiti fissati dalla
normativa statale:
      a)  l'individuazione  delle  modalita' per il raggiungimento di
obiettivi di qualita';
      b)  la  realizzazione  di un catasto delle sorgenti fisse degli
impianti di cui all'art. 71-bis;
      c) il contenuto della perizia di cui all'art. 71-septies, della
comunicazione  di  cui  all'art.  71-octies  e  della  documentazione
tecnica di cui all'art. 71-duodecies;
      d)  l'individuazione  di  opere relative ad elettrodotti per le
quali  non  e'  necessario  il  rilascio  dell'autorizzazione,  ma la
denuncia di inizio attivita';
      e) la definizione, a intesa con le province e il gestore, delle
specifiche  tecniche  delle  cartografie  da presentare a corredo del
piano di cui all'art. 71-duodecies.
    Art.  71-quater.  (Competenze  della  provincia).  -  1.  Sono di
competenza della provincia:
      a)  le  autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di
elettrodotti  con  tensione  non  superiore  a  150  kV e le relative
varianti;
      b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti.
    2.  Qualora  gli impianti interessino il territorio di due o piu'
province,  l'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia nella quale
e'  previsto  il  maggiore  sviluppo  della  linea, previa intesa con
l'altra o le altre province.
    Art.   71-quinquies.  (Competenze  del  comune).  -  1.  Sono  di
competenza del comune:
      a)  i  provvedimenti  relativi alla installazione o modifica di
impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ
e 300 GHZ;
      b) l'adozione del piano di cui all'art. 71-undecies;
      c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.
    Art.  71-sexies.  (Catasto  delle  sorgenti fisse di inquinamento
elettromagnetico).  - 1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e
aggiorna  il catasto degli impianti di cui all'art. 71-bis, comma 2 e
comma  4,  lettera  c),  sulla base della documentazione pervenuta ai
sensi degli articoli 71-septies, 71-octies e 71-duodecies.
    2.  Ai  fini  dell'aggiornamento  del  catasto,  i  gestori degli
impianti  di  cui all'art. 71-bis, comma 2, sono tenuti a comunicare,
entro  trenta  giorni,  ogni  variazione di proprieta' dell'impianto,
nonche'  la  sua  chiusura  ovvero  messa  fuori servizio per periodi
superiori all'anno.
    3.  L'ARPAL  provvede  alla  conseguente  informativa  agli  enti
competenti.
                              Sezione I
            IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ
    Art.  71-septies.  (Procedure  per l'installazione di impianti di
teleradiocomunicazione  e  obiettivi  di  qualita'). - 1. Non possono
essere  installati  impianti  di  cui alla presente sezione che siano
posti:
      a)  ad  una  altezza che non garantisca il rispetto di 6 V/m di
campo  elettrico  in  tutti  gli  edifici  e  relative pertinenze che
prevedono una permanenza di persone non inferiore a quattro ore;
      b) ad una altezza inferiore a quattro metri dal suolo.
    2.    L'installazione    o    la   modifica   di   impianti   per
teleradiocomunicazioni  sono  subordinate alla presentazione da parte
dei  gestori  al  comune competente per territorio e all'ARPAL di una
perizia  giurata  contenente  fra l'altro le caratteristiche tecniche
dell'impianto,  la  rilevazione  del  campo elettromagnetico di fondo
gia'   esistente   nel   sito  da  effettuare  in  orari  e  giornate
rappresentative  dell'utilizzo  degli impianti e una dichiarazione di
conformita'  ai limiti imposti alle emissioni elettromagnetiche dalla
normativa vigente.
    3.  La  perizia  di  cui  al  comma  2,  redatta  da  un  tecnico
competente,  e'  presentata al comune congiuntamente alle domande dei
titoli autorizzativi edilizi oppure alla denuncia di inizio attivita'
quando  applicabile  in  dipendenza  della  tipologia  edilizia.  Per
interventi  che  non rientrino nei suddetti casi la documentazione e'
presentata  almeno  novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni
di installazione o modifica.
    4.  L'ARPAL  verifica la perizia di cui al comma 2 nel termine di
sessanta   giorni  dal  ricevimento.  L'impianto  viene  valutato  in
relazione alla massima potenzialita' di emissione.
    5.  L'impianto,  fatta  salva  l'acquisizione  del  provvedimento
espresso ai sensi della normativa edilizia se necessario, puo' essere
installato qualora entro il termine di novanta giorni dal ricevimento
della perizia di cui al comma 2 il comune, sulla base delle verifiche
dell'ARPAL, non comunichi il divieto.
    6. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua
ed  invia  entro  trenta  giorni  al  comune  e  all'ARPAL  misure di
intensita'  di campo elettromagnetico. L'ARPAL verifica la congruita'
dei  livelli  di  esposizione  effettivi  con quelli dichiarati nella
perizia entro i successivi trenta giorni.
    7.  Le  spese  per  l'istruttoria  tecnica  e  quelle relative ai
rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di
cui  al  presente  articolo  ed  a  quanto  disposto  dagli  articoli
71-octies e decies sono a carico del richiedente.
    8.  L'importo  delle  spese  di cui al comma 7 e' determinato dal
comune,  che prevede il versamento da parte del richiedente di quanto
dovuto  all'ARPAL  in  base al tariffario regionale, al momento della
presentazione della domanda.
    9.  I  gestori  di impianti e apparecchiature con potenza massima
irradiata dall'antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il
cui impianto ed esercizio sia stata accordata la concessione prevista
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214
(nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni
di  radioamatori)  sono  tenuti  a  comunicare al comune e all'ARPAL,
almeno  trenta  giorni  prima  dell'installazione,  i  dati  relativi
all'impianto    (frequenza,    potenza   irradiata   dall'antenna   e
localizzazione).
    Art.  71-octies.  (Impianti  esistenti).  -  1.  I  gestori degli
impianti  di  cui  alla  presente  sezione  gia'  in esercizio, entro
novanta  giorni dalla entrata in vigore della presente legge, inviano
al  comune  competente  per  territorio  e  all'ARPAL perizia giurata
contenente  fra  l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le
misure  dei  valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto,
nonche' il valore di campo elettromagnetico totale.
    2.  Sulla  documentazione  di  cui al comma 1 l'ARPAL effettua le
stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.
    3.  I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 71-septies sono tenuti
a  comunicare al comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata
in   vigore   della   presente  legge,  i  dati  relativi  d'impianto
(frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).
    4.  Qualora  siano  superati  i  limiti,  il  comune  applica  le
procedure di cui all'art. 71-decies.
    Art.   71-novies.  (Controlli).  -  1.  I  comuni  esercitano  le
attivita'  di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL
nell'ambito   della   convenzione  stipulata  ai  sensi  della  legge
regionale  27  aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale
per  la  protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli
impianti  di  cui  al  comma  1 dell'art. 71-octies, una periodicita'
almeno  annuale  e,  per  gli impianti di cui al comma 3 del predetto
articolo, controlli a campione.
    2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati
sulla  base  del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori
in ragione di un controllo annuale.
    3.  Nell'ambito  della convenzione prevista dalla legge regionale
n.  39/1995  i  comuni  possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso
misurazioni   o   valutazioni   specifiche  ulteriori  rispetto  alla
periodicita'  minima  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di  accertato
superamento  dei  limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate
dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro
qualora il supero sia addebitabile a piu' soggetti.
    Art.   71-decies.  (Piani  di  risanamento).  -  1.  In  caso  di
superamento  dei  valori  limite previsti dalla normativa vigente, il
sindaco  intima  ai  gestori  di riportare, entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge
mediante  la  riduzione  a  conformita'  degli  impianti in accordo a
quanto   riportato   nell'allegato   C   al   decreto   del  Ministro
dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381.
    2.  Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere
ai   provvedimenti   indicati,  il  sindaco  dispone  la  sospensione
dell'esercizio   degli  impianti  che  non  abbiano  provveduto  alla
riduzione indicata nel proprio provvedimento.
    3.  La  riattivazione degli impianti e' consentita solo a seguito
della realizzazione del programma di riduzione a conformita'.
    Art. 71-undecies. (Piano comunale di adeguamento e organizzazione
degli  impianti).  -  1.  I comuni, acquisiti i programmi di sviluppo
reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore
della   presente   legge,  al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di
esposizione  della  popolazione  e  di  conseguire  il rispetto degli
obiettivi  di  qualita'  di  cui  al comma 1 dell'art. 71-septies, il
primo  Piano  di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni
che  integra  la pianificazione territoriale, di cui all'art. 5 della
legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale)
applicando le stesse forme di pubblicita' e di partecipazione.
                             Sezione II
                            ELETTRODOTTI
    Art. 71-duodecies. (Procedure di autorizzazione di elettrodotti).
-  1.  Il  gestore  di  elettrodotti presenta alla provincia il piano
pluriennale  di  sviluppo  reti  e  i  suoi  successivi aggiornamenti
annuali,  corredato  da  apposita  cartografia,  affinche'  questa ne
valuti  la  compatibilita'  con  il  proprio  piano  territoriale  di
coordinamento  e  individui in esso corridoi di massima, intesi quali
porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli
elettrodotti,  con l'obiettivo di tutela dell'ambiente, del paesaggio
e  della  minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici,
magnetici   ed   elettromagnetici.  Non  possono  essere  autorizzati
elettrodotti non compatibili.
    2.  La  provincia mette a disposizione una copia del piano di cui
al  comma  1, fornita dal gestore, affinche' chiunque possa prenderne
visione  e  presentare  eventuali  osservazioni  entro  il termine di
trenta  giorni  dal  deposito del piano stesso; deposito del quale e'
data notizia sui quotidiani a diffusione regionale.
    3.  La  provincia  autorizza  la  costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti  di  cui  all'art. 71-quater secondo le modalita' di cui
alla  legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.
183).
    4.  La provincia integra la documentazione presentata dal gestore
con   una   valutazione   tecnica   effettuata   dall'ARPAL  relativa
all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
    5.  Le  spese  per  l'istruttoria  tecnica  e  quelle relative ai
rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di
cui  al  comma  4  vengono  calcolate  dalla  provincia  in  base  al
tariffario  regionale.  Il  gestore  deve  fornire  dimostrazione  di
avvenuto  pagamento  a  favore  dell'ARPAL dei relativi importi prima
della  determinazione  di  competenza  provinciale  di  chiusura  del
procedimento.
    6. Non sono soggette ad autorizzazione:
      a)  le  opere  relative  a  linee  ed impianti elettrici per il
trasporto,  la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
con tensione nominale fino a 5000 V;
      b)  le  opere  relative  a  linee  ed impianti elettrici per il
trasporto,  la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
con  tensione  nominale  superiore  a  5000 V e fino a 15000 V la cui
lunghezza non superi i 500 metri;
      c)  le  opere  accessorie,  le  varianti,  i  rifacimenti degli
elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli
interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
      d)  gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti
esistenti.
    7.  Per  le  opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 il
gestore  e'  tenuto  a  dare  comunicazione preventiva alla provincia
almeno  trenta  giorni  prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle
valutazioni    tecniche    dell'ARPAL    in   materia   di   verifica
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
    Art.  71-terdecies. (Cabine secondarie a media/bassa tensione). -
1.  In  sede  di  approvazione  di strumenti urbanistici comunali che
comprendono  la  previsione di edifici di volumetria superiore a 2000
mc,  il  comune  acquisisce  il  parere  preventivo  del  gestore del
servizio  elettrico  in  ordine alla necessita' di dotazione di nuove
cabine  secondarie  a  media/bassa  tensione e alle loro modalita' di
allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la
distribuzione  di  energia  in  funzione del fabbisogno degli edifici
stessi.
    2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a
2000  mc  per  i  quali  non  si sia provveduto ai sensi del comma 1,
provvedono  gli  interessati  all'atto della richiesta di concessione
edilizia.
    3.  Con  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e 2, il comune,
acquisito   il  parere  tecnico  dell'ARPAL,  individua  prescrizioni
relative  alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare
una  minore  esposizione  ai campi elettromagnetici della popolazione
interessata.
    Art.  71-quaterdecies.  (Sanzioni).  -  1.  L'inosservanza  delle
disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
      a) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per:
        1)  l'installazione,  l'attivazione o la modifica di impianti
senza  il  rispetto della procedura di cui all'art. 71-septies, commi
2,  3  e  6  o  a condizioni o modalita' difformi da quanto contenuto
nelle perizie giurate;
        2)  la  costruzione  e l'esercizio di elettrodotti in assenza
dell'autorizzazione  prescritta dall'art. 71-duodecies o a condizioni
difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio;
      b)  da  lire  1  milione a lire 10 milioni per il compimento di
qualsiasi  azione finalizzata a non consentire ovvero ad interrompere
l'esercizio delle funzioni di controllo;
      c) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per l'omessa o ritardata
trasmissione della documentazione di cui all'art. 71-octies, comma 1,
e all'art. 114, comma 11-sexies;
      d)  da  lire  500.000  a  lire  2  milioni  in  caso di mancata
trasmissione  delle  comunicazioni  di  cui  agli articoli 71-sexies,
comma 2, 71-septies, comma 9 e 71-duodecies, comma 7;
      e)  da  lire  3  milioni  a  lire 15 milioni in caso di mancato
adeguamento  al  piano comunale di cui all'art. 114, comma 11-quater,
entro i termini dallo stesso previsti.
    2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1, lettere a), b) ed e), fermo
restando  l'applicazione  delle  sanzioni amministrative pecuniarie e
dell'art.  18  della  legge  8  luglio  1986, n. 349 (istituzione del
Ministero  dell'ambiente,  e norme in materia di danno ambientale), i
gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.
    Qualora  questi  non  provvedano,  gli interventi sono realizzati
d'ufficio  dal  comune  che interviene ai sensi dell'art. 17, comma 9
del  decreto legislativo n. 22/1997 con addebito delle relative spese
ai gestori.
    3.  All'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
provvede  l'ARPAL  secondo  le  procedure  della  legge  regionale n.
45/1982    intendendosi   che   l'organo   competente   all'emissione
dell'ordinanza ingiunzione e' il direttore generale dell'ARPAL.
    4.  I  proventi  delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per le
attivita' previste al presente capo".