(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 1. Dopo il capo VI della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e' aggiunto il seguente: "Capo VI-bis Tutela dall'inquinamento elettromagnetico Art. 71-bis. (Finalita' e campo di applicazione). - 1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali. 2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonche' gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. 3. Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di onde elettromagnetiche con i relativi accessori e sistemi di antenna. 4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale; b) alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. 5. Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mobili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi. Art. 71-ter (Competenze della Regione). - 1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale: a) l'individuazione delle modalita' per il raggiungimento di obiettivi di qualita'; b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all'art. 71-bis; c) il contenuto della perizia di cui all'art. 71-septies, della comunicazione di cui all'art. 71-octies e della documentazione tecnica di cui all'art. 71-duodecies; d) l'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non e' necessario il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attivita'; e) la definizione, a intesa con le province e il gestore, delle specifiche tecniche delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'art. 71-duodecies. Art. 71-quater. (Competenze della provincia). - 1. Sono di competenza della provincia: a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e le relative varianti; b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti. 2. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o piu' province, l'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia nella quale e' previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province. Art. 71-quinquies. (Competenze del comune). - 1. Sono di competenza del comune: a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ; b) l'adozione del piano di cui all'art. 71-undecies; c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti. Art. 71-sexies. (Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico). - 1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'art. 71-bis, comma 2 e comma 4, lettera c), sulla base della documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 71-septies, 71-octies e 71-duodecies. 2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'art. 71-bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprieta' dell'impianto, nonche' la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno. 3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli enti competenti. Sezione I IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ Art. 71-septies. (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualita'). - 1. Non possono essere installati impianti di cui alla presente sezione che siano posti: a) ad una altezza che non garantisca il rispetto di 6 V/m di campo elettrico in tutti gli edifici e relative pertinenze che prevedono una permanenza di persone non inferiore a quattro ore; b) ad una altezza inferiore a quattro metri dal suolo. 2. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni sono subordinate alla presentazione da parte dei gestori al comune competente per territorio e all'ARPAL di una perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche dell'impianto, la rilevazione del campo elettromagnetico di fondo gia' esistente nel sito da effettuare in orari e giornate rappresentative dell'utilizzo degli impianti e una dichiarazione di conformita' ai limiti imposti alle emissioni elettromagnetiche dalla normativa vigente. 3. La perizia di cui al comma 2, redatta da un tecnico competente, e' presentata al comune congiuntamente alle domande dei titoli autorizzativi edilizi oppure alla denuncia di inizio attivita' quando applicabile in dipendenza della tipologia edilizia. Per interventi che non rientrino nei suddetti casi la documentazione e' presentata almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di installazione o modifica. 4. L'ARPAL verifica la perizia di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. L'impianto viene valutato in relazione alla massima potenzialita' di emissione. 5. L'impianto, fatta salva l'acquisizione del provvedimento espresso ai sensi della normativa edilizia se necessario, puo' essere installato qualora entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della perizia di cui al comma 2 il comune, sulla base delle verifiche dell'ARPAL, non comunichi il divieto. 6. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua ed invia entro trenta giorni al comune e all'ARPAL misure di intensita' di campo elettromagnetico. L'ARPAL verifica la congruita' dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella perizia entro i successivi trenta giorni. 7. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al presente articolo ed a quanto disposto dagli articoli 71-octies e decies sono a carico del richiedente. 8. L'importo delle spese di cui al comma 7 e' determinato dal comune, che prevede il versamento da parte del richiedente di quanto dovuto all'ARPAL in base al tariffario regionale, al momento della presentazione della domanda. 9. I gestori di impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata dall'antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il cui impianto ed esercizio sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono tenuti a comunicare al comune e all'ARPAL, almeno trenta giorni prima dell'installazione, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione). Art. 71-octies. (Impianti esistenti). - 1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione gia' in esercizio, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, inviano al comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto, nonche' il valore di campo elettromagnetico totale. 2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti. 3. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 71-septies sono tenuti a comunicare al comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi d'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione). 4. Qualora siano superati i limiti, il comune applica le procedure di cui all'art. 71-decies. Art. 71-novies. (Controlli). - 1. I comuni esercitano le attivita' di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'art. 71-octies, una periodicita' almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione. 2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale. 3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla legge regionale n. 39/1995 i comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicita' minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a piu' soggetti. Art. 71-decies. (Piani di risanamento). - 1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformita' degli impianti in accordo a quanto riportato nell'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381. 2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento. 3. La riattivazione degli impianti e' consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformita'. Art. 71-undecies. (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti). - 1. I comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualita' di cui al comma 1 dell'art. 71-septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicita' e di partecipazione. Sezione II ELETTRODOTTI Art. 71-duodecies. (Procedure di autorizzazione di elettrodotti). - 1. Il gestore di elettrodotti presenta alla provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinche' questa ne valuti la compatibilita' con il proprio piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili. 2. La provincia mette a disposizione una copia del piano di cui al comma 1, fornita dal gestore, affinche' chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal deposito del piano stesso; deposito del quale e' data notizia sui quotidiani a diffusione regionale. 3. La provincia autorizza la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di cui all'art. 71-quater secondo le modalita' di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183). 4. La provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall'ARPAL relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento. 6. Non sono soggette ad autorizzazione: a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V; b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri; c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi; d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti. 7. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 il gestore e' tenuto a dare comunicazione preventiva alla provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Art. 71-terdecies. (Cabine secondarie a media/bassa tensione). - 1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il comune acquisisce il parere preventivo del gestore del servizio elettrico in ordine alla necessita' di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e alle loro modalita' di allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la distribuzione di energia in funzione del fabbisogno degli edifici stessi. 2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc per i quali non si sia provveduto ai sensi del comma 1, provvedono gli interessati all'atto della richiesta di concessione edilizia. 3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune, acquisito il parere tecnico dell'ARPAL, individua prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare una minore esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione interessata. Art. 71-quaterdecies. (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per: 1) l'installazione, l'attivazione o la modifica di impianti senza il rispetto della procedura di cui all'art. 71-septies, commi 2, 3 e 6 o a condizioni o modalita' difformi da quanto contenuto nelle perizie giurate; 2) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 71-duodecies o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio; b) da lire 1 milione a lire 10 milioni per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero ad interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo; c) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione di cui all'art. 71-octies, comma 1, e all'art. 114, comma 11-sexies; d) da lire 500.000 a lire 2 milioni in caso di mancata trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 71-sexies, comma 2, 71-septies, comma 9 e 71-duodecies, comma 7; e) da lire 3 milioni a lire 15 milioni in caso di mancato adeguamento al piano comunale di cui all'art. 114, comma 11-quater, entro i termini dallo stesso previsti. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente, e norme in materia di danno ambientale), i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal comune che interviene ai sensi dell'art. 17, comma 9 del decreto legislativo n. 22/1997 con addebito delle relative spese ai gestori. 3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL secondo le procedure della legge regionale n. 45/1982 intendendosi che l'organo competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e' il direttore generale dell'ARPAL. 4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per le attivita' previste al presente capo".